info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 74
Art. 74 disp. att. c.c.
Articolo 74
Il processo verbale dell'offerta reale deve essere redatto in conformità delle disposizioni dell'articolo
126
del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni del creditore. Quando l'offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie. Se il creditore non è presente all'offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione. L'intimazione prescritta dall'articolo
1212
, n. 1, del codice, può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta. In ogni caso fra l'intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
chevron_left
Art. 73-bis
Art. 75
chevron_right
Argomenti
creditore
notificazione
offerta reale
pubblico ufficiale
Articoli correlati
Art. 1212 c.c.
-
Art. 126 c.p.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 74 disp. att. c.c.
{{{testolinkato}}}