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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 78
Art. 78 disp. att. c.c.
Articolo 78
Il pubblico ufficiale, che a norma dell'articolo
1210
del codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del successivo articolo
1212
, n. 3, e dell'articolo
126
del codice di procedura civile, e consegnarne copia al depositario, nonché al creditore comparso, se la richiede. Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Argomenti
creditore
notificazione
pubblico ufficiale
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