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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 83
Art. 83 disp. att. c.c.
Articolo 83
Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell'articolo
1515
del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo articolo
1516
: 1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse; 2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni per le merci e le derrate. La vendita all'incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita. Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui si è proceduto alla vendita. Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato da questa, è conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico. Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico è stato eseguito.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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