info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 84
Art. 84 disp. att. c.c.
Articolo 84
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a euro 15,49, deve essere iscritto agli effetti previsti dal secondo comma dell'articolo
1524
del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata. Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto non risulta da atto pubblico.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
chevron_left
Art. 83
Art. 85
chevron_right
Articoli correlati
Art. 1524 c.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 84 disp. att. c.c.
{{{testolinkato}}}