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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 88
Art. 88 disp. att. c.c.
Articolo 88 (Abrogato)
L'imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento può essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato può essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all'imprenditore.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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