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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 9
Art. 9 disp. att. c.c.
Articolo 9
Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'articolo
23
del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo. In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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deliberazione
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