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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 90
Art. 90 disp. att. c.c.
Articolo 90 (Abrogato)
Se l'imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell'articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 2091 del codice. La procedura è regolata dagli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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