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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 92
Art. 92 disp. att. c.c.
Articolo 92
1. Il decreto, previsto dall'articolo
2409
del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario. 2. Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale. 3. Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società. 4. All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del tribunale. 5. Il compenso dell'amministratore giudiziario è determinato dal tribunale.
Ultimo aggiornamento:
09 marzo 2019
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