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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 99
Art. 99 disp. att. c.c.
Articolo 99
Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'articolo
2188
del codice saranno emanate con decreto del presidente della Repubblica. Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 100
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Articoli correlati
Art. 2330 c.c.
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Art. 2188 c.c.
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