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Codici
Disposizioni di Attuazione del Codice Penale
R.D. 601 - 1931
TITOLO I
Art. 12
Art. 12 disp. att. c.p.
Articolo 12
Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui non è indicata la durata, corrisponde: Quando, invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l'arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso può essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale. Ai lavori forzati a vita è sostituito l'ergastolo. Nulla è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle prevedute dal codice penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali. Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile che stabiliscono la pena di morte.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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