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Codici
Disposizioni di Attuazione del Codice Penale
R.D. 601 - 1931
TITOLO I
Art. 15
Art. 15 disp. att. c.p.
Articolo 15
Quando non è stabilita la durata delle pene temporanee indicate nell'articolo precedente, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici si applica da tre mesi a cinque anni e l'interdizione da una professione o da un'arte e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte da quindici giorni a due anni.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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