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Codici
Disposizioni di Attuazione del Codice Penale
R.D. 601 - 1931
TITOLO I
Art. 16
Art. 16 disp. att. c.p.
Articolo 16
Quando l'interdizione dai pubblici uffici o la sospensione da una professione o da un'arte sono prevedute dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali come effetti penali, senza che ne sia stabilita la durata, esse hanno una durata eguale a quella della pena detentiva inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso possono essere oltrepassati il limite massimo e quello minimo stabiliti negli articoli 20 e 25 del codice penale abrogato.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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