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Codici
Disposizioni di Attuazione del Codice Penale
R.D. 601 - 1931
TITOLO I
Art. 18
Art. 18 disp. att. c.p.
Articolo 18
Quando dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali è stabilito che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, ad un grado corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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