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Codici
Disposizioni di Attuazione del Codice Penale
R.D. 601 - 1931
TITOLO II
Art. 21
Art. 21 disp. att. c.p.
Articolo 21
Nell'esecuzione delle condanne a pene principali non prevedute dal codice penale si osservano le disposizioni seguenti: 1. il condannato alla detenzione sconta la pena in uno degli stabilimenti in cui si sconta la pena della reclusione, con l'obbligo del lavoro, con l'isolamento notturno e con il regime al quale sono sottoposti i condannati alla reclusione. Egli può tuttavia scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più confacente alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. Può essergli altresì permessa una specie diversa di lavoro, anche all'aperto. Il condannato alla detenzione non può essere inviato in colonia o in altro possedimento di oltremare; 2. il condannato al confino, alla interdizione dai pubblici uffici e alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte continua a scontare la pena nei modi stabiliti dal codice penale abrogato. Se il condannato al confino trasgredisce agli obblighi impostigli, la pena del confino è convertita in quella della reclusione, da scontarsi con le modalità stabilite per la detenzione nel numero 1 di questo articolo per il tempo che rimane ancora da scontare. Per la inosservanza degli obblighi derivanti dalla condanna alla interdizione dai pubblici uffici o dalla condanna alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, si applica l'articolo
389
del codice penale.
Ultimo aggiornamento:
12 giugno 2017
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Articoli correlati
Art. 389 c.p.
-
Art. 24 disp. att. c.p.
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