info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Disposizioni di Attuazione del Codice Penale
R.D. 601 - 1931
TITOLO II
Art. 42
Art. 42 disp. att. c.p.
Articolo 42
In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, può, per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, essere conceduto il perdono giudiziale, a' termini dell'articolo
169
del codice.
Ultimo aggiornamento:
12 giugno 2017
chevron_left
Art. 41
Art. 43
chevron_right
Articoli correlati
Art. 169 c.p.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 42 disp. att. c.p.
{{{testolinkato}}}