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Codici
Disposizioni di Attuazione del Codice Penale
R.D. 601 - 1931
TITOLO II
Art. 45
Art. 45 disp. att. c.p.
Articolo 45
Le disposizioni degli articoli
189
,
190
e
191
, del codice penale si applicano anche ai procedimenti penali non ancora definiti al momento dell'attuazione del codice o che siano iniziati, dopo tale attuazione, per reati commessi prima, senza pregiudizio delle garanzie costituite in base alle leggi anteriori.
Ultimo aggiornamento:
12 giugno 2017
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