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Codici
Disposizioni di Attuazione del Codice Penale
R.D. 601 - 1931
TITOLO II
Art. 46
Art. 46 disp. att. c.p.
Articolo 46
Le disposizioni degli articoli
192
,
193
,
194
e
195
del codice penale si applicano soltanto rispetto ai reati commessi dopo l'attuazione del codice. Le disposizioni dell'articolo
194
non si applicano per gli atti compiuti anteriormente al 19 ottobre 1930.
Ultimo aggiornamento:
12 giugno 2017
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Art. 194 c.p.
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