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Codici
Disposizioni di Attuazione del Codice Penale
R.D. 601 - 1931
TITOLO II
Art. 53
Art. 53 disp. att. c.p.
Articolo 53
Le misure di sicurezza prevedute dal codice penale non sono applicabili ai condannati che al momento dell'attuazione del codice hanno scontato interamente la pena. Il condannato, che non ha ancora espiata, in tutto o in parte, la pena detentiva inflittagli per un delitto, qualora risulti persona socialmente pericolosa, è sottoposto, al termine della pena, a libertà vigilata. Il provvedimento è emesso dal giudice di sorveglianza, d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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