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Codici
Disposizioni di Attuazione del Codice Penale
R.D. 601 - 1931
TITOLO II
Art. 57
Art. 57 disp. att. c.p.
Articolo 57
Con decreto del ministro della giustizia verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli
145
e
213
, penultimo capoverso, del codice penale.
Ultimo aggiornamento:
12 giugno 2017
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Art. 56
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Art. 145 c.p.
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Art. 213 c.p.
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