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Codici
Disposizioni di Attuazione del Codice Penale
R.D. 601 - 1931
TITOLO I
Art. 8
Art. 8 disp. att. c.p.
Articolo 8
Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda, senza determinarne l'ammontare, si applica rispettivamente la multa da euro 5 a euro 206 o l'ammenda da euro 2 a euro 30. Quando la legge stabilisce la «pena pecuniaria», senza determinarne l'ammontare, si applica l'ammenda da euro 2 a euro 30.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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