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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo I
Art. 1
Art. 1 disp. att. c.p.c.
Richiesta di comunicazione degli atti.
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attributi dalla legge.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
Art. 2
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