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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo III
Art. 104
Art. 104 disp. att. c.p.c.
Mancata intimazione ai testimoni.
Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione. Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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