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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo III
Art. 112
Art. 112 disp. att. c.p.c.
Istanza di decisione secondo equità.
L'istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall'articolo
114
del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'articolo
189
del codice.
Ultimo aggiornamento:
17 giugno 2017
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Art. 111
Art. 112-bis
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