Storico delle modifiche apportate all'articolo 130 Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile aggiornato al 2019
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 130 disp. att. c.p.c. (Appello contro la sentenza di estinzione del processo.).
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Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 130 disp. att. c.p.c. Appello contro la sentenza di estinzione del processo.
Vigente dal: 01/01/1951 Vigente al: 31/12/1992Testo precedenteNon comparizione dell'appellante1. Se l'appellante costituito non comparisce alla prima udienza davanti all'istruttore, questi fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione al non comparso.la
2. Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, o se, comparendo, non giustificamancata presentazione all'udienza precedente,l'istruttoredichiara improcedibile l'appello a norma dell'articolo350secondo comma del codice.Testo modificatoAppello contro la sentenza di estinzione del processoNel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308 del Codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'art. 630 del Codice stesso, l'istruttore svolge le attività previste nell'art. 350 dello stesso Codice, e, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza. -
Art. 130 disp. att. c.p.c. Appello contro la sentenza di estinzione del processo.
Vigente dal: 01/01/1993 Vigente al:Testo precedenteAppello contro la sentenza di estinzione del processoNel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a normadell'art.308 delCodiceo che ha provveduto sul reclamo previstonell'art.630 delCodicestesso,l'istruttore svolge le attività previste nell'art. 350 dello stesso Codice, e,quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivitermini. Il collegioprovvede in camera di consiglio con sentenza.Testo modificatoAppello contro la sentenza di estinzione del processoNel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."