info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo III
Art. 133
Art. 133 disp. att. c.p.c.
Riserva di ricorso. Estinzione del processo.
La riserva di ricorso per Cassazione prevista nell'articolo
361
del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'articolo
129
primo e secondo comma. Si applicano al ricorso per Cassazione le disposizioni dell'articolo
129
terzo comma. L'articolo
129
, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo
360
, terzo comma, del codice.
Ultimo aggiornamento:
18 giugno 2017
chevron_left
Art. 132
Art. 133-bis
chevron_right
Articoli correlati
Art. 361 c.p.c.
-
Art. 129 disp. att. c.p.c.
-
Art. 360 c.p.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 133 disp. att. c.p.c.
{{{testolinkato}}}