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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo III
Art. 134-bis
Art. 134-bis disp. att. c.p.c.
Residenza o sede delle parti.
All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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Art. 134
Art. 135
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