Storico delle modifiche apportate all'articolo 14 Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile aggiornato al 2019
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 14 disp. att. c.p.c. (Formazione dell'albo.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
-
Art. 14 disp. att. c.p.c. Formazione dell'albo.
Vigente dal: 28/11/1945 Vigente al:Testo precedenteFormazione dell'albo1. L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore delRe Imperatoree dalpresidentedellaunione fascistadeiprofessionisti ed artisti, il quale può farsi rappresentare dal segretario del sindacato medico, o del sindacato ingegneri, o del sindacato dottori commercialisti e ragionieri, o del sindacato periti estimatori.2. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
Testo modificatoFormazione dell'albo1. L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.
2. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.
3. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.
4. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.