info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo IV
Art. 155-quinquies
Art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.
Accesso alle banche dati tramite i gestori
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo
492-bis
del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo
155-quater
, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo
492-bis
, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo
155-quater
di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo
155-quater
, primo comma.
Ultimo aggiornamento:
18 giugno 2017
chevron_left
Art. 155-quater
Art. 155-sexies
chevron_right
Articoli correlati
Art. 155-quater disp. att. c.p.c.
-
Art. 492-bis c.p.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 155-quinquies disp. att. c.p.c.
{{{testolinkato}}}