Storico delle modifiche apportate all'articolo 157 Codice di Procedura Civile (Disposizioni) aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 157 disp. att. c.p.c. (Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario.).
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Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 157 disp. att. c.p.c. Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario.
Vigente dal: 01/01/1951 Vigente al:Testo precedenteProcesso verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario1. L'ufficiale giudiziario redige processo verbale delpagamento che ricevedal debitore a normadell'articolo494 delcodice. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata.2. Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.
3.Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.Testo modificatoProcesso verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario1. L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell'art. 494 primo comma del Codice.
2. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.
3. Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.
4. Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.