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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo IV
Art. 160
Art. 160 disp. att. c.p.c.
Forma degli avvisi.
Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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Art. 159-ter
Art. 161
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