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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo IV
Art. 162
Art. 162 disp. att. c.p.c.
Deposito del prezzo di assegnazione.
La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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Art. 161-quater
Art. 163
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