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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo IV
Art. 164-bis
Art. 164-bis disp. att. c.p.c.
Infruttuosità dell'espropriazione forzata
Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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Art. 164
Art. 164-ter
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