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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo IV
Art. 165
Art. 165 disp. att. c.p.c.
Partecipazione del creditore al pignoramento.
All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni. Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza. Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli
513
e
518
del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.
Ultimo aggiornamento:
18 giugno 2017
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Art. 164-ter
Art. 166
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