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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo IV
Art. 170
Art. 170 disp. att. c.p.c.
Atto di pignoramento immobiliare.
L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'articolo
555
del Codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell'articolo
125
del Codice.
Ultimo aggiornamento:
18 giugno 2017
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Art. 171
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Articoli correlati
Art. 555 c.p.c.
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Art. 125 c.p.c.
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