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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo IV
Art. 175
Art. 175 disp. att. c.p.c.
Convocazione delle parti per l'incanto.
Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo
575
del Codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'articolo
569
del Codice.
Ultimo aggiornamento:
18 giugno 2017
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Art. 174
Art. 176
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Articoli correlati
Art. 575 c.p.c.
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Art. 569 c.p.c.
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