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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo IV
Art. 176
Art. 176 disp. att. c.p.c.
Comunicazione del decreto di decadenza.
Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo
587
del Codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario. Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa una udienza per l'audizione delle parti a norma dell'articolo
569
del Codice.
Ultimo aggiornamento:
18 giugno 2017
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