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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo IV
Art. 178
Art. 178 disp. att. c.p.c.
Procedimento di rendiconto.
Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo
593
del Codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto. Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo
594
del Codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.
Ultimo aggiornamento:
18 giugno 2017
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