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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo IV
Art. 182
Art. 182 disp. att. c.p.c.
Intimazione al detentore del pegno.
Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo
544
del Codice con l'atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli
137
e seguenti del Codice, se il pegno è detenuto da altri.
Ultimo aggiornamento:
18 giugno 2017
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