info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo V
Art. 188
Art. 188 disp. att. c.p.c.
Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione.
La parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo
644
del Codice può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto che ne dichiari l'inefficacia. Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'articolo
638
del Codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli
137
e seguenti del Codice se è fatta posteriormente. Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti. Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.
Ultimo aggiornamento:
18 giugno 2017
chevron_left
Art. 187-bis
Art. 189
chevron_right
Articoli correlati
Art. 644 c.p.c.
-
Art. 638 c.p.c.
-
Art. 137 c.p.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 188 disp. att. c.p.c.
{{{testolinkato}}}