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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo VI
Art. 202
Art. 202 disp. att. c.p.c.
Prima udienza di trattazione.
Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 disp.att.c.p.c. si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del Codice.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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