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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo VI
Art. 203
Art. 203 disp. att. c.p.c.
Assunzione dei mezzi di prova.
Se nel giorno in cui entra in vigore il Codice non è ancora fissata l'assunzione di un mezzo di prova ammesso, il giudice istruttore provvede anche d'ufficio per l'assunzione a norma del Codice, dopo che le parti hanno adempiuto quanto è prescritto negli articoli 198 e 199. Se nel giorno in cui entra in vigore il Codice è fissata o è in corso l'assunzione di un mezzo di prova, il giudice delegato, che appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, assume le funzioni e i poteri del giudice istruttore, e le parti adempiono quanto è prescritto nell'articolo 198. Nel caso previsto nel comma precedente, il giudice o il pretore delegato all'assunzione di un mezzo di prova, quando non appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, esercita i poteri previsti negli articoli 202 e seguenti del Codice, e può, inoltre, concedere proroghe del termine per l'assunzione della prova fino a tre mesi dal giorno in cui il Codice entra in vigore. Le perizie disposte prima dell'entrata in vigore del Codice sono eseguite a norma della legge precedente, ma alle eventuali ulteriori indagini tecniche necessarie nel processo, anche per rinnovazione di quelle già eseguite, e alla sostituzione del perito si applicano le disposizioni degli articoli 192 e seguenti del Codice. In ogni caso rimangono fermi gli effetti delle decadenze verificatesi prima del giorno in cui il Codice entra in vigore.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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