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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo VI
Art. 207
Art. 207 disp. att. c.p.c.
Termini per le impugnazioni.
I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il Codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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Art. 206
Art. 208
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