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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo VI
Art. 208
Art. 208 disp. att. c.p.c.
Decadenza dell'impugnazione.
Alle sentenze che sono già pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il Codice si applica la disposizione dell'articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno dell'entrata in vigore del Codice.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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Art. 207
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