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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo VI
Art. 212
Art. 212 disp. att. c.p.c.
Effetto devolutivo dell'appello.
In tutte le cause d'appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore del Codice, si applica l'articolo 490 del codice precedente. La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d'appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause già in decisione nel giorno dell'entrata in vigore del Codice.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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