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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo VI
Art. 213
Art. 213 disp. att. c.p.c.
Decisione delle cause davanti al giudice d'appello.
Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del Codice. Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grado, fissando il termine perentorio per la riassunzione.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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