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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo VI
Art. 221
Art. 221 disp. att. c.p.c.
Processi d'espropriazione mobiliare.
Nei processi di espropriazione di beni mobili in cui prima dell'entrata in vigore del Codice è stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all'articolo precedente prima della vendita altrimenti il processo si estingue. Eseguiti i depositi si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita a norma della legge anteriore. Se prima dell'entrata in vigore del Codice è stata eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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