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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo II
Art. 29
Art. 29 disp. att. c.p.c.
Registri di cancelleria della pretura. (Abrogato)
Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri: 1. ruolo generale degli affari contenziosi civili; 2. rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili; 3. ruolo di udienza nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti al pretore, e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal pretore e dal cancelliere; 4. ruolo generale degli affari civili non contenziosi; 5. rubrica alfabetica generale degli affari civili non contenziosi; 6. ruolo generale delle esecuzioni; 7. rubrica alfabetica generale delle esecuzioni; 8. registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali; 9. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione; 10. registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale; 11. registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito; 12. registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio; 13. registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo. Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal pretore, il quale nota in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.
Ultimo aggiornamento:
16 giugno 2017
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