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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo II
Art. 41
Art. 41 disp. att. c.p.c.
Deposito delle somme ricevute dal cancelliere. (Abrogato)
Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere può trattenere presso di sé non più di un quarto della somma complessiva risultante dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell'art. 38, detratte le erogazioni fatte; gli altri tre quarti debbono essere da lui depositati in un unico conto corrente postale intestato alla cancelleria.
Ultimo aggiornamento:
16 giugno 2017
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