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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo II
Art. 49
Art. 49 disp. att. c.p.c.
Nota da consegnarsi al pubblico ministero.
L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli
142
,
143
e
146
del Codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente: 1. l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione; 2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario; 3. la natura dell'atto notificato; 4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire; 5. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario. La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.
Ultimo aggiornamento:
16 giugno 2017
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Art. 48
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