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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
R.D. 1368 del 1941
Titolo III
Art. 59
Art. 59 disp. att. c.p.c.
Dichiarazione di contumacia.
La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace a norma dell'articolo
171
ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.
Ultimo aggiornamento:
16 giugno 2017
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